Novità Legge di Bilancio ed altre norme
21/01/2025Gentili Clienti,
si riepilogano qui di seguito le principali novità normative recentemente entrate in vigore e recate dalla Legge di Bilancio (Legge n. 207/2024), dal c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) e dal Decreto di riforma fiscale Irpef-Ires (D.Lgs. n. 192/2024). Lo Studio rimane a disposizione della clientela per eventuali ulteriori approfondimenti.
Per agevolare la lettura si antepone un sommario con link diretti agli argomenti.
Sommario
Scaglioni Irpef (Legge di Bilancio, art. 1, commi 2-9)
Taglio orizzontale delle detrazioni ai fini Irpef (Legge di Bilancio, art. 1, comma 10)
Modifica ai requisiti d’accesso al regime forfettario (Legge di Bilancio, art. 1, comma 12)
Rivalutazione terreni e titoli, quote e diritti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 30)
Tassazione delle auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 48)
Lavoratori frontalieri e Retribuzioni convenzionali (Legge di Bilancio, art. 1, commi 97 - 99)
Incentivo al posticipo del pensionamento (Legge di Bilancio, art. 1, comma 161)
Requisiti per accedere alla NASpI (Legge di Bilancio, art. 1, commi 171)
Trattamento pensionistico (Legge di Bilancio, art. 1, commi 172-180)
Pensione e previdenza complementare (Legge di Bilancio, art. 1, commi 181-185)
Riduzione contributiva per nuovi artigiani e commercianti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 186)
Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito (Legge di Bilancio, art. 1, commi 188-205)
Reddito di inclusione e supporto formazione (Legge di Bilancio, art. 1, commi 198-199)
Bonus nuove nascite (Legge di Bilancio, art. 1, commi 206-208)
Novità per il bonus asili nido (Legge di Bilancio, art. 1, commi 209-211)
Congedo parentale (Legge di Bilancio, art. 1, commi 217)
Fondo dote famiglia (Legge di Bilancio, art. 1, commi 270-272) (sospeso in attesa decreto attuativo)
Detassazione dei premi di risultato (Legge di Bilancio, art. 1 , comma 385)
Bonus affitti per neoassunti a tempo indeterminato (Legge di Bilancio, art. 1, commi 386-389)
Fringe benefit (Legge di Bilancio, art.1, commi 390-391)
Agevolazioni alle assunzioni decontribuzione sud (Legge di Bilancio, art. 1, commi 406-422)
Detassazione delle mance nel settore ristorazione turismo (Legge di Bilancio, art. 1, comma 520)
Indennità di discontinuità nel settore spettacolo (Legge di Bilancio, art. 1, comma 611)
IRES premiale al 20% (Legge di Bilancio, art. 1, commi 436-444)
Modifiche alle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo (D.Lgs. n. 192/2024, art. 5)
Modifiche alle regole di determinazione del reddito d’impresa (D.Lgs. n. 192/2024, art. 9)
Modifiche alla normativa sulle cd. “società di comodo” (D.Lgs. n. 192/2024, art. 20)
Scaglioni Irpef (Legge di Bilancio, art. 1, commi 2-9)
Vengono posti a regime gli scaglioni Irpef introdotti in via provvisoria nel 2024 e che si riepilogano qui di seguito:
Scaglione |
Aliquota |
Redditi fino a 28.000 euro |
23% |
Redditi oltre i 28.000 e fino a 50.000 euro |
35% |
Redditi oltre 50.000 euro |
43% |
Le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro salgono da 1.880 euro a 1.955 €.
Il trattamento integrativo è pari a 1.200 € annui rapportati al periodo di lavoro per i percettori di reddito annuo complessivo di fino a 15.000 €, purché l’IRPEF sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendente
Le detrazioni per figli a carico sono concesse fino all’età di 30 anni degli stessi, in caso di figlio disabile non sarà applicato il limite dell’età.
Indennità L.207/2024: ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 20.000 € è riconosciuta una somma determinata applicando specifiche percentuali decrescenti all'aumentare del reddito:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 €;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 € ma non a 15.000 €;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 €.
Ulteriore detrazione: ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 € è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a 1.000 € se reddito complessivo è tra i 20.000 € ei 32.000 €
- e progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro secondo la formula 1.000*[(40.000 – reddito)/(40.000-32.000), fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 €.
Taglio orizzontale delle detrazioni ai fini Irpef (Legge di Bilancio, art. 1, comma 10)
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, viene introdotto un tetto alla detraibilità di oneri in funzione del reddito prodotto e della presenza di figli a carico nel nucleo familiare. Le limitazioni sono riepilogate nella seguente tabella:
Reddito |
Figli a carico |
Tetto oneri detraibili |
Oltre i 75.000 euro ma inferiore ai 100.000 euro |
Nessuno |
7.000,00 |
Uno |
9.800,00 |
|
Due |
11.900,00 |
|
Più di due oppure Un figlio con disabilità accertata |
14.000,00 |
|
Oltre 100.000 euro |
Nessuno |
4.000,00 |
Uno |
5.600,00 |
|
Due |
6.800,00 |
|
Più di due oppure Un figlio con disabilità accertata |
8.000,00 |
Modifica ai requisiti d’accesso al regime forfettario (Legge di Bilancio, art. 1, comma 12)
Viene innalzata da 30.000,00 a 35.000,00 euro la soglia di redditi da lavoro dipendente o assimilati che rappresenta causa di esclusione dall’accesso al regime forfettario (L. 190/2014) o di fuoriuscita dallo stesso per chi già ne fruisce.
Rivalutazione terreni e titoli, quote e diritti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 30)
Vengono messe a regime le norme che permettono la rivalutazione del valore di (i) aree edificabili e terreni a destinazione agricola, e di (ii) titoli, quote o diritti, ai fini della determinazione delle relative plusvalenze e/o minusvalenze in caso di realizzo.
Con riferimento all’anno 2025, il bene da rivalutare deve essere detenuto al 1° gennaio ed entro il 30 novembre deve esser redatta perizia giurata di stima, nonché versata la relativa imposta sostitutiva calcolata con aliquota del 18%.
Tassazione delle auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 48)
È stata integralmente modificata la procedura di calcolo del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione assegnate in uso promiscuo ai dipendenti con contratto sottoscritto dal 1° gennaio scorso. Si assume ora come reddito in natura il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle che l’ACI pubblica annualmente (https://aci.gov.it/servizio/fringe-benefit/), al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente per tale servizio.
La predetta percentuale è ridotta al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in e al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Rimane in vigore, perché non specificatamente abrogato, il comma 633 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che faceva salva la quantificazione a titolo di fringe benefit, per le auto assegnate ante 30 giugno 2020, il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle che l’ACI, senza graduazione in funzione del potenziale inquinante dell’auto.
Con riferimento al trattamento delle auto di vecchia immatricolazione (post 30 giugno 2020 ma ante 1° gennaio 2025) indipendentemente dal momento di assegnazione, la norma non si è espressa. Di fatto non è stato previsto un regime transitorio. Si ritiene possa tornare applicabile l’interpretazione (macchinosa e di difficile applicazione) già data dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 46/E/2020, in base alla quale il fringe benefit dovrà essere valorizzato al valore normale (ad esempio, canone di noleggio a lungo termine) da cui andrà scorporata la quota riferibile all’uso del mezzo nell’interesse del datore di lavoro, determinata secondo criteri oggettivi.
Rimodulazione percentuali di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (Legge di Bilancio, art. 1, comma 54-56)
La Legge di Bilancio ha modificato le percentuali e i tetti di detrazione di quasi tutte le spese agevolabili. Nella tabella seguente si riepilogano le norme attualmente in vigore:
Bonus |
Abitazione principale |
Altri immobili |
Ristrutturazioni (art. 16-bis del DPR n. 917/1986) |
50% (per 2025; nel 2026 e 2027 sarà 36%), tetto a 96.000 euro |
36% (per 2025, nel 2026 e 2027 sarà 30%), tetto a 96.000 |
Ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013) |
50% (per 2025; nel 2026 e 2027 sarà 36%), tetto a 96.000 euro |
36% (per 2025, nel 2026 e 2027 sarà 30%), tetto a 48.000 |
In entrambe le agevolazioni sopra citate non è più possibile ricomprendere la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili, incluse le caldaie a condensazione, a meno che non si tratti di sistemi ibridi (ad es. caldaia+panneli solari o caldaia+pompa di calore). |
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Sismabonus (art. 16, D.L. n. 63/2013) |
50% (per 2025; nel 2026 e 2027 sarà 36%), tetto a 96.000 euro |
36% (per 2025, nel 2026 e 2027 sarà 30%), tetto a 48.000 |
Superbonus (art. 119, co. 8-bis e ss., D.L. 34/2020) |
La detrazione scende dal 110% al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025 e spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
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|
Superbonus rafforzato (ex 110%) |
Solo per edifici in zone colpite da eventi sismici |
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Bonus barriere architettoniche (legge 234/2021) |
Invariata la normativa |
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Bonus mobili ed elettrodomestici (art. 16, co. 2, D.L. n. 63/2013) |
Invariata la normativa |
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Bonus verde (Legge n. 205/2017) |
Abolito |
Reddito di lavoro dipendente - Non imponibilità dei costi di trasferta subordinata alla tracciabilità del pagamento effettuato (Legge di Bilancio, art. 1, commi 81-83)
Viene disposto che la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei costi sostenuti per trasferte e missioni (precisamente vitto, alloggio, viaggio e trasporto con mezzi pubblici non di linea – tipicamente taxi e noleggio con conducente) sia subordinata alla tracciabilità del mezzo di pagamento. I rimborsi delle suddette spese presentati dai dipendenti ai propri datori di lavoro dovranno quindi essere d’ora in poi accompagnati dalla prova dell’avvenuto pagamento tracciato affinché gli stessi vengano pienamente rimborsati, in caso contrario essi verranno tassati come reddito (comportando un rimborso solo parziale).
Il dettato letterale della norma esclude da questa nuova previsione i collaboratori (tipicamente gli amministratori), seppur assoggettati alla medesima normativa fiscale.
Reddito d’impresa e di lavoro autonomo - Deducibilità dei costi di trasferta dei dipendenti subordinata alla tracciabilità del pagamento effettuato (Legge di Bilancio, art. 1, comma 81-83)
Alla tracciabilità dei costi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dai dipendenti in trasferta è subordinata la loro deducibilità in capo al datore di lavoro o committente (a cui dovessero venire riaddebitate), sia ai fini Ires che ai fini IRAP.
Reddito d’impresa – Deducibilità dei costi per spese di rappresentanza subordinata alla tracciabilità del pagamento effettuato (Legge di Bilancio, art. 1, comma 81)
Anche per le spese di rappresentanza, alle imprese è consentita la deducibilità (secondo le ordinarie regole) solo nel caso in cui il relativo pagamento sia effettuato con mezzi tracciabili.
Lavoratori frontalieri e Retribuzioni convenzionali (Legge di Bilancio, art. 1, commi 97 - 99)
Telelavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla ratifica del Protocollo di modifica dell’Accordo Italia - Svizzera, i lavoratori frontalieri, ossia i soggetti:
- fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, in tutto o in parte, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato;
- esercenti un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente / una stabile organizzazione / base fissa di tale altro Stato;
- che rientrano, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;
possono svolgere fino al 25% dell’attività di lavoro in modalità telelavoro presso il domicilio nello Stato di residenza senza perdere lo status di lavoratore frontaliere.
L’articolo 51, comma 8-bis del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con un decreto del Ministro del Lavoro.
La Legge di Bilancio 2025 introduce una norma di carattere interpretativo stabilendo che l’art. 51, comma 8-bis, TUIR sia applicabile anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
Termine per l’alienazione dell’immobile per il quale si è usufruito dell’agevolazione “prima casa” al fine del mantenimento dell’agevolazione su un nuovo immobile acquistato (Legge di Bilancio, art. 1, comma 116)
In caso di acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sul quale si intende fruire delle relative agevolazioni, viene portato a due anni il lasso temporale in cui è necessario cedere l’immobile su cui si è in precedenza già fruito della medesima agevolazione.
Incentivo al posticipo del pensionamento (Legge di Bilancio, art. 1, comma 161)
prevede un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle seguenti fattispecie di conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato:
- c.d. “Quota 103”, o
- anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per uomini e 41 anni 10 mesi per le donne a prescindere dall’età anagrafica.
Il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.
Tale facoltà deve essere richiesta dal dipendente e la decorrenza degli effetti sarà alla prima scadenza utile per il pensionamento.
Le somme corrisposte al lavoratore in sostituzione della quota contributi carico dipendente sono inoltre escluse dall’imponibile fiscale, oltre che da quella previdenziale.
Montante contributivo (Legge di Bilancio, art. 1, commi 169-170) (sospeso in attesa decreto attuativo)
Gli iscritti all’all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata con primo accredito contributivo decorrente successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’Inps una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2%.
Requisiti per accedere alla NASpI (Legge di Bilancio, art. 1, commi 171)
Viene introdotto un nuovo requisito per il riconoscimento della NASpI: dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire la NASPI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.
Trattamento pensionistico (Legge di Bilancio, art. 1, commi 172-180)
ABROGAZIONE DELLA RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI
È stata eliminata la possibilità di riliquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi nel regime dei lavoratori dipendenti dell’Inps.
OPZIONE DONNA
Prevista la proroga di “opzione donna” per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa vigente.
QUOTA 103
Confermata anche per il 2025 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato per chi possiede 62 anni di età e 41 anni di contributi. Il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito entro il 31 dicembre 2025.
APE SOCIALE
È stato prorogato al 2025 il beneficio c.d. “Ape sociale” in favore dei soggetti che si trovano al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dalla legge (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti). Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 € lordi annui.
DECORRENZA PENSIONI
Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano i requisiti previsti dalla normativa conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2023 e
- 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024 e 2025.
INCREMENTO DELLE PENSIONI MINIME
È previsto un incremento temporaneo delle pensioni minime per il 2025 (2,2%) e 2026 (1,3%), che si aggiunte alla perequazione automatica.
PENSIONI CON MAGGIORAZIONI SOCIALI
Le maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio economico, con adeguamento dei limiti reddituali, aumentano di 8 euro mensili per il 2025.
ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER MADRI CON 4 O PIÙ FIGLI
Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a:
- 4 mesi per ogni figlio e
- pari a 16 mesi complessivi nei casi di 4 o più figli.
PEREQUAZIONE PENSIONISTICA PER RESIDENTI ALL’ESTERO
Esclusa per il 2025 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo Inps.
Pensione e previdenza complementare (Legge di Bilancio, art. 1, commi 181-185)
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i lavoratori con il sistema contributivo integrale (il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996), è possibile, su richiesta dell’assicurato, computare le rendite pensionistiche complementari nel calcolo delle soglie minime per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata con incremento, per quest'ultima, del requisito contributivo di 5 anni dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni dal 1° gennaio 2030.
Le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.
Riduzione contributiva per nuovi artigiani e commercianti (Legge di Bilancio, art. 1, comma 186)
Per i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni autonome artigiani e commerciali INPS, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%.
La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari (di impresa familiare) che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.
La riduzione contributiva:
- è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota;
- è concessa in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831.
Si applicano, per l’accredito della contribuzione, i minimali pensionistici; pertanto la minore contribuzione può portare ad una riduzione proporzionale dei mesi validi ai fini pensionistici.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita comunicazione telematica all’INPS.
Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e frontalieri (Legge di Bilancio, art. 1, comma 187)
Prevista l’esclusione dall’accesso al trattamento di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati e frontalieri, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.
Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito (Legge di Bilancio, art. 1, commi 188-205)
Sono state prorogate per il 2025 le misure di sostegno al reddito con finanziamenti dal Fondo sociale per occupazione e formazione:
per i lavoratori della pesca e dei call center,
per le imprese in crisi, per un periodo massimo di 12 mesi,
per i dipendenti ex-Ilva,
per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa,
per le imprese di interesse strategico nazionale.
È stato istituito un fondo per supportare le imprese fornitrici di beni e servizi per il risanamento ambientale e attività degli impianti Ilva.
Reddito di inclusione e supporto formazione (Legge di Bilancio, art. 1, commi 198-199)
Sono stati modificati i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, e gli importi. Si richiedono:
- Isee del nucleo familiare di almeno 10.140 euro;
- reddito familiare tra 6.500 euro e 10.140 euro.
Sono state stanziate ulteriori risorse per il sistema duale (apprendistato e competenze trasversali).
Bonus nuove nascite (Legge di Bilancio, art. 1, commi 206-208)
Al fine di incentivare la natalità, viene istituito un bonus una tantum di 1.000 €, erogato direttamente dall’INPS, riconosciuto:
- per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025;
- a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio abbia l’ISEE, non superiore a 40.000 € annui.
Per ricevere il bonus il genitore deve presentare domanda diretta all’INPS.
Novità per il bonus asili nido (Legge di Bilancio, art. 1, commi 209-211)
Per i nati dopo il 31 dicembre 2023, il bonus asili nido è pari ai seguenti importi massimi:
- 3.600 euro all'anno, per le famiglie con ISEE minorenni fino a 40.000 € (a prescindere dalla presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni);
- 1.500 euro all’anno, per le famiglie con ISEE minorenni superiore a 40.000 € e nelle ipotesi di assenza di ISEE minorenni, ISEE recante omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.
Congedo parentale (Legge di Bilancio, art. 1, commi 217)
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l’indennità del congedo parentale viene elevata all’80% della retribuzione per 3 mesi entro il 6° anno di vita del bambino.
I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%.
Decontribuzione per le lavoratrici madri (Legge di Bilancio, art.1, commi 219-220) (sospeso in attesa decreto attuativo)
Dall’anno 2025 viene riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario, che siano:
- madri di due o più figli;
- che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 € su base annua.
L’esonero:
- è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- non spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero madri già istituito nel 2024, che prevede dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18°anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile (pertanto per loro continuerà ad essere applicato il precedente esonero).
Fondo dote famiglia (Legge di Bilancio, art. 1, commi 270-272) (sospeso in attesa decreto attuativo)
A sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici è stato istituito un Fondo destinato alla concessione di contributi in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al RASD e degli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS, che erogano attività sportiva in favore minori con età compresa tra i 6 anni e i 14 anni.
Il contributo:
- è riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, garantendo un parziale ristoro alle spese per la pratica sportiva;
- è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per tali prestazioni.
Detassazione dei premi di risultato (Legge di Bilancio, art. 1 , comma 385)
Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, viene ridotto dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività.
Bonus affitti per neoassunti a tempo indeterminato (Legge di Bilancio, art. 1, commi 386-389)
Viene introdotta una misura di sostegno a favore di lavoratori che accettano di trasferire la propria residenza a oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro. Il beneficio consiste nell'esenzione fiscale, fino a 5.000 € annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Per avere il beneficio, il lavoratore:
- deve aver percepito, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro;
- deve aver trasferito la residenza ad una distanza superiore ai 100 chilometri calcolati tra la precedente e la nuova sede di lavoro. A tal fine, il lavoratore deve fornire una dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione.
Tale bonus:
- è valida per i primi due anni dalla data di assunzione;
- non rileva ai fini contributivi;
- viene calcolata ai fini dell’ISEE per l’accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.
Fringe benefit (Legge di Bilancio, art.1, commi 390-391)
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, il limite di esenzione dei fringe benefit è elevato da 258,23 € a:
- 1.000 € per dipendenti senza figli a carico;
- 2.000 € per dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Entro queste soglie di esenzione rientrano:
a) il valore dei beni ceduti e dei servizi concessi al lavoratore (es: autovettura o altri beni aziendali ad uso promiscuo, buoni spesa, buoni carburante, ecc.);
b) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
- dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa;
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere un’informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), laddove presenti, comunicando l’applicazione dei limiti di esenzione dei fringe benefit più alti.
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (Legge di Bilancio, art. 1, commi 395-398)
Si riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2024, a 40.000 €:
- lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.
Agevolazioni alle assunzioni rifinanziato bonus giovani, donne e ZES (Legge di Bilancio, art. 1, comma 404)
Vengono rifinanziate le seguenti agevolazioni per le assunzioni, in particolare:
a) bonus giovani la misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 € su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 € su base mensile per ciascun lavoratore.
b) bonus donne, la misura riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 € su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
c) bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) la misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto
quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero. Inoltre, il dipendente deve:
- aver compiuto 35 anni di età;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.
Agevolazioni alle assunzioni decontribuzione sud (Legge di Bilancio, art. 1, commi 406-422)
Per gli anni 2025-2029, viene istituito un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno, consistente in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Detassazione delle mance nel settore ristorazione turismo (Legge di Bilancio, art. 1, comma 520)
Viene aumentato dal 25 al 30% il limite dell’importo delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, entro il quale è possibile è possibile applicare l’imposta sostitutiva agevolata del 5%.
Viene contestualmente innalzato da 50.000 a 75.000 €, il limite di reddito da lavoro dipendente per verificare l’applicabilità dell’agevolazione.
Indennità di discontinuità nel settore spettacolo (Legge di Bilancio, art. 1, comma 611)
Viene aumentato 25.000 a 30.000 € il tetto massimo di reddito IRPEF dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità.
Viene poi ridotto da 60 a 51 il numero minimo di giornate richieste di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Viene posticipato dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno, pena la decadenza del diritto, il termine per la presentazione della domanda all’INPS per ottenere l’indennità.
Proroga della extra-deduzione del costo sostenuto per incremento del personale a tempo indeterminato (Legge di Bilancio, art. 1, comma 399-400)
Viene prorogata per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 la norma che prevede una extra-deduzione ai fini Ires pari al 20% del costo del personale incrementale. Si riepilogano di seguito le disposizioni per l’applicazione della norma:
L’agevolazione si applica al minor importo tra:
- il costo effettivo riferito ai nuovi assunti a tempo indeterminato;
- l’incremento del costo del lavoro (lett. B, numero 9, dell’art 2425, primo comma, del Codice Civile) risultante dal bilancio 2025 rispetto al precedente.
Ai fini del calcolo delle suddette grandezze è prevista un’ulteriore maggiorazione dei costi sostenuti nel 2025 per i lavoratori definiti “meritevoli di maggiore tutela” (l’elenco delle tipologie di soggetti che rientrano in tale definizione è incluso nell’allegato 1 al d.lgs. n. 216/2023), che può arrivare al massimo al 10% secondo le disposizioni del D.M. 25 giugno 2024.
La spettanza della maxi-deduzione è inoltre subordinata:
A. all’incremento del numero di occupati a tempo indeterminato confrontando il dato puntuale al 31 dicembre 2025 con il dato medio dell’anno 2024;
B. all’incremento del numero complessivo degli occupati (considerando anche quelli a tempo determinato) confrontando il dato al 31 dicembre 2025 con il dato medio dell’anno 2024 (risulta quindi evidente che le sole stabilizzazioni non permettono l’accesso all’agevolazione).
La norma, per la sola determinazione del valore di cui al precedente punto A., specifica che il numero di occupati è da considerare al netto delle «diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate … o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto».
La norma accorda i suoi benefici solo ai fini della determinazione del saldo d’imposta, essendone sterilizzati gli effetti ai fini della quantificazione degli acconti, sia per quello stesso periodo (metodo “previsionale”) che per quello successivo (metodo “storico”).
Concessione contributo in conto capitale per chi ha presentato istanza entro il 31 ottobre 2024 per il riversamento spontaneo del credito d’imposta “ricerca e sviluppo” di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013 (Legge di Bilancio, art. 1, commi 458-460)
A chi si è avvalso della sanatoria di cui all’articolo 5 del D.L. 146/2021 è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato all’importo del credito oggetto di riversamento. È stabilito un tetto di spesa per la concessione di tale contributo per il quadriennio 2025-2028, pertanto le modalità di erogazione, la misura percentuale riconosciuta e le modalità di erogazione saranno stabilite con un decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il prossimo 1° marzo.
IRES premiale al 20% (Legge di Bilancio, art. 1, commi 436-444)
Sarà possibile applicare l’aliquota IRES ridotta al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva (sembrerebbe quindi che i soggetti in perdita fiscale nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 non possano accedere al beneficio);
- un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui al punto precedente (comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 o, se inferiore, a 20.000 euro) sia investito nell’acquisto (anche in locazione finanziaria) di beni strumentali nuovi classificabili come “4.0” o “5.0” destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Gli investimenti devono essere realizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (non è chiaro se un soggetto in attività da meno di un triennio possa accedere al beneficio ed, eventualmente, con quali modalità di calcolo del requisito in commento);
- venga realizzato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, un incremento occupazione almeno pari all’1% del numero dei lavori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, con un minimo di una unità;
- l’impresa non abbia fatto ricorso nei periodi d‘imposta in corso al 31 dicembre 2024 e nel successivo alla cassa integrazione guadagni.
La norma prevede anche cause di decadenza dall’agevolazione.
Si attende un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le disposizioni attuative della norma.
Pec obbligatoria per gli amministratori di società di nuova costituzione (Legge di Bilancio, art. 1, comma 860)
Per procedere all’iscrizione in Camera di Commercio di nuove società, sarà necessario depositare anche gli indirizzi pec dei singoli amministratori.
Divieto di fatturazione elettronica per i soggetti che erogano prestazioni o servizi oggetto di comunicazione al sistema Tessera Sanitaria (D.L. n. 202/2024, art. 3)
Con riferimento alle fatture i cui dati sono oggetto di comunicazione al sistema Tessera Sanitaria, è prorogato al 31 marzo 2025 il divieto di emissione di fattura elettronica per i soggetti obbligati all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Modifiche alle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo (D.Lgs. n. 192/2024, art. 5)
Con effetto già dal periodo d’imposta 2024, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, vengono previste le seguenti modifiche:
- il reddito assume il carattere di omnicomprensività andando a ricomprendere anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo (permane la possibilità, ricorrendone i requisiti, di optare per la tassazione separata di tale componente);
- in deroga al principio di cassa, i compensi percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati erogati dal cliente si imputano al periodo d’imposta in cui per quest’ultimo sorge l’obbligo di effettuazione della ritenuta. Tale previsione ha lo scopo di riallineare la posizione reddituale del lavoratore autonomo a quella risultante dalla Certificazione Unica rilasciata dal cliente;
- non concorre a formare il reddito la quota di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili e per i servizi ade essi connessi;
- le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei cinque successivi;
- la quota di ammortamento del periodo di entrata in funzione di un cespite è ridotta al 50%.
Si segnala che dal periodo d’imposta 2025 non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo le spese sostenute e analiticamente riaddebitate al cliente, che pertanto non saranno più soggette a ritenuta d’acconto (qualora il regime contabile adottato non la escluda a priori).
Modifiche alle regole di determinazione del reddito d’impresa (D.Lgs. n. 192/2024, art. 9)
Ai fini della riduzione delle divergenze tra regole civili e regole fiscali di determinazione del reddito d’impresa sono apportate le seguenti modifiche:
- i proventi in denaro conseguiti a titolo di liberalità o contributo (esclusi i contributi disposti dalla legge o pattuiti in contratto) e quelli ottenuti per l’acquisto di beni ammortizzabili sono tassati nell’anno di percezione, non risultando più rateizzabili a fini fiscali;
- le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione (di durata non ultrannuale) iscritti in bilancio, al termine dell’esercizio, secondo il metodo della percentuale di completamento, sono riconosciute anche fiscalmente al medesimo valore (non è più obbligatoria la sola valutazione fiscale al costo);
- le rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, iscritti in bilancio, al termine dell’esercizio, secondo il metodo del costo sostenuto, sono riconosciuti anche fiscalmente al medesimo valore (non è più obbligatoria la sola valutazione fiscale con il metodo della percentuale di completamento);
- la valutazione delle poste in valuta al cambio a pronti al termine dell’esercizio assumono immediata rilevanza fiscale.
Modifiche alla normativa sulle cd. “società di comodo” (D.Lgs. n. 192/2024, art. 20)
In attesa di una completa riformulazione della norma, i coefficienti da applicare per la determinazione dei ricavi medi presunti e del reddito minimo sono stati in parte ridotti e sono ad oggi quelli riepilogati nella seguente tabella:
Tipologia di beni |
Determinazione dei ricavi |
Determinazione del reddito |
Partecipazioni in società ed enti assoggettabili ad I.Re.S., ancorché abbiano acquisito le condizioni per fruire della p.ex. |
1% |
0,75% |
Strumenti finanziari assimilati alle azioni, emessi da società ed enti assoggettabili ad I.Re.S., ancorché abbiano acquisito le condizioni per fruire della p.ex. |
1% |
0,75% |
Obbligazioni e altri titoli in serie o di massa |
1% |
0,75% |
Crediti, esclusi quelli di natura commerciale ed i depositi bancari e simili |
1% |
0,75% |
Partecipazioni in società di persone |
1% |
0,75% |
Immobili appartenenti alla categoria A10 |
2,5% |
2% |
Immobili di categoria A1-A9 rivalutati con rilevanza fiscale nel periodo d’imposta o nei due precedenti |
2% |
1,5% |
Immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti |
0,5% |
0,45% |
Altri Immobili diversi da quelli delle tre categorie precedenti |
3% |
2,38% |
Talune navi |
6% |
4,75% |
Altre immobilizzazioni (anche finanziarie di natura diversa da quelle in precedenza ricordate e gli oneri pluriennali) |
15% |
12% |
Le nuove percentuali sono già applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.