Nuove imprese a tasso zero

15/04/2021

Con decreto interministeriale del 4 dicembre 2020, è stata introdotta questa misura di incentivazione allo sviluppo delle PMI italiane di nuova costituzione e create dai giovani o da donne di qualsiasi età link: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DI_4_dicembre_2020_NITO.pdf

 

News

Requisito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) di micro e piccola dimensione;

c) costituite in forma societaria;

d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché esse, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal Soggetto gestore (45 giorni), facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni di cui ai punti precedenti.

 

Requisito oggettivo

Le imprese devono altresì:

a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

 

Casi di esclusione

Sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di responsabilità para penale dell’ente;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

 

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito elencati:

a) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;

b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a);

c) commercio di beni e servizi;

d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

I programmi di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Le iniziative promosse da imprese costituite da non più di trentasei mesi sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto alle condizioni indicate al Capo II.

Le iniziative promosse da imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi sono ammissibili alle condizioni indicate al Capo III.

Le agevolazioni di cui al presente decreto assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero, integrabile con un contributo a fondo perduto, nei limiti indicati ai Capi II e III del presente decreto.

Per le sole imprese di cui al Capo II, sono altresì erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 16 del presente decreto.

Concessione dell’agevolazione

L’erogazione delle agevolazioni avviene, su richiesta dell’impresa beneficiaria, in non più di cinque stati di avanzamento lavori (di seguito SAL) di importo non inferiore al 10 per cento dei costi ammessi. Per i programmi di investimento di cui al Capo II, l’impresa beneficiaria può richiedere altresì la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate ai costi inziali di gestione riconosciuti come ammissibili.

 

INVESTIMENTI PREVISTI AL CAPO II

I programmi di cui al comma 1 devono:

a) prevedere spese ammissibili, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA;

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

 

Spese ammissibili

a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell’investimento ammissibile; b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;

c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;

d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;

e) consulenze specialistiche, nel limite del 5 (cinque) per cento dell’investimento ammissibile;

f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e oneri connessi alla costituzione della società.

È altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento.

 

Misura dell’agevolazione

La forma prescelta è quella di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90 (novanta) per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 20 (venti) per cento delle sole spese di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b), c) e d).

Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

I finanziamenti di cui al comma 1 di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia.

 

INVESTIMENTI PREVISTI AL CAPO III

I programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l’ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo.

 

I programmi di cui al comma 1 devono:

a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA;

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

 

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, ovvero:

  1. limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, nel limite massimo del 40 (quaranta) per cento dell’investimento complessivo ammissibile;
  2. opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell’investimento complessivo ammissibile;
  3. macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
  4. programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

Le spese di cui alla lettera d), sono ammissibili a condizione che:

  • siano ammortizzabili;
  • siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato;
  • siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
  • figurino nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni.

 

Misura dell’agevolazione

La forma prescelta è quella di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90 (novanta) per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 15 (quindici) per cento delle sole spese di cui alle lettere c) e d).

Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

I finanziamenti di cui al comma 1 di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia.

 

Le domande potranno essere presentate dal 19 maggio, pertanto chiunque ne fosse interessato può contattarci per avere ulteriori informazioni e verificare i requisiti di ammissibilità