Nuove Regole per la Regione Lombardia - Ordinanza 521

06/04/2020

Nuove Regole per la Regione Lombardia

Ordinanza 521

 

Con l’ordinanza del presidente della Regione Lombardia del 4 aprile, sono state integrate e modificate, con efficacia a decorrere dal 5 aprile 2020, alcune regole relative alle seguenti aree di interesse:

  • Spostamenti;
  • Commercio al dettaglio;
  • Attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Specifiche norme per alcuni settori produttivi.

Di seguito si riporta il link per visualizzare l’ordinanza integrale: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146/Ordinanza+regionale+n.521+del+4+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146-n56mEK4.

Spostamenti

Ogniqualvolta si esce di casa, vanno adottate tutte le misure precauzionali raccomandate ed adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o qualunque altro indumento per coprire naso e bocca (sciarpe, foulard, …), oltre alla disinfezione delle mani e al mantenimento della distanza minima dalle altre persone.

Al di fuori di questa previsione, restano valide le disposizioni vigenti alla data del 4 aprile con riferimento al D.P.C.M. del 22 marzo 2020 GU n. 76 del 22 marzo 2020, al D.P.C.M. del 1 aprile 2020 GU n. 88 del 2 aprile 2020 ed al Decreto MISE 25 marzo 2020 GU n. 80 del 26 marzo 2020 emanati in conseguenza all’emergenza COVID-19 (divieto assembramenti, divieto di spostamenti al di fuori del comune di domicilio/residenza per ragioni diverse da motivi di urgenza, lavorativi e sanitari).

Commercio al dettaglio

In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti attività:

  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali (ipermercati, supermercati e discount alimentari);
  • Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio.

È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (anche all’interno degli uffici e degli stabilimenti produttivi), fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Nei giorni festivi e prefestivi è vietata la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, articoli per l'illuminazione;
  • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, ottica e fotografia.

 

 Gli esercizi commerciali al dettaglio che commercializzano beni di prima necessità (alimentari, supermercati, farmacie, ecc.) devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e soluzioni disinfettanti per le mani, prima dell’accesso all’esercizio; si consiglia in ogni caso di implementare le stesse misure anche per le altre attività, a maggior garanzia e tutela dei lavoratori

 

Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso, da parte dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie. Se la temperatura rilevata è uguale o superiore a 37,5 °C, la persona deve tornare a casa, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante; si consiglia in ogni caso di implementare le stesse misure anche per le altre attività, a maggior garanzia e tutela dei lavoratori

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande ESCLUSIVAMENTE se resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.

Specifiche norme per alcuni settori produttivi

Si continuano ad applicare le misure adottate con il DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal decreto MISE 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

  • le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici:
    • 69 (Attività legali e contabili);
    • 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale);
    • 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche);
    • 72 (Ricerca scientifica e sviluppo);
    • 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche)

devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

  • le attività di cui ai codici:
    • 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche);
    • 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari);
    • 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni)
    • 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa)

restano sospese ad eccezione degli:

  • interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
  • interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite;
  • interventi urgenti per le abitazioni.
  • È sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e simili (codice 55.1).

Tali strutture possono permanere in servizio: infatti, è consentito il soggiorno dei seguenti soggetti:

  • personale di servizio;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore;
  • soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
  • È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);
  • I servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
  • È fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

 

 

Lo studio resta a Vostra disposizione per eventuali necessità e dubbi interpretativi, nonché al vostro fianco per superare al meglio questa emergenza sanitaria e socio-economica.

Covid, Ordinanza, Regione Lombardia