Nuovi esoneri dall’emissione Fatturazione Elettronica
03/12/2018Durante la seduta della Commissione finanze del Senato, è stato approvato un emendamento al DdL di bilancio che ha previsto alcuni esoneri dall’obbligo di emissione della fattura, fermo restando l’obbligo di ricezione e conservazione delle fatture di acquisto in formato telematico (XML).
I soggetti esonerati, di fatto, coincidono con i soggetti tenuti all’invio dati Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si riportano di seguito i soggetti ESONERATI, ovvero:
- ASL;
- Aziende ospedaliere;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Policlinici universitari;
- Farmacie pubbliche e private;
- Presidi di specialistica ambulatoriale;
- Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
- Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- Iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i
- Iscritti negli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
- Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
- Le parafarmacie.
I soggetti che appartengono ad una o più delle figure professionali sopra elencate, potranno continuare ad emettere, nel prossimo anno, la “vecchia” fattura cartacea essendo esonerati, in base alla nuova previsione, dall’obbligo di emissione dei documenti in formato digitale. L’esonero, però, è temporalmente limitato al solo anno 2019.
Gli ulteriori esoneri
Anche prima del predetto emendamento, alcuni soggetti erano esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico ovvero:
- Soggetti non residenti, senza stabile organizzazione e imprese con rappresentante fiscale in Italia o ivi direttamente identificate per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia;
- Soggetti che si avvalgono del c.d. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. luglio 2011, n. 98 (Regime dei Minimi);
- Soggetti che si avvalgono del c.d. “regime forfettario” previsto dalla legge n. 190/2014 e successive modificazioni;
L’emendamento precedentemente citato, ha inoltre dispensato dall’obbligo di emettere la fattura in formato XML le associazioni che hanno optato per il regime forfetario della legge n. 398/1991.
La predetta semplificazione è applicabile anche alle società sportive dilettantistiche non lucrative qualora queste non raggiungano un fatturato di 65.000 euro/anno.
Le fatture passive ricevute
Le semplificazioni negli obblighi sono valide ai soli fini della fatturazione attiva (fatture a clienti), mentre non ci sono modifiche in merito alla gestione delle fatture di acquisto.
Le fatture di acquisto, pertanto, dovranno obbligatoriamente essere acquisite in modalità telematica ed annotate nei registri Iva e nelle altre scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi.
I contribuenti dovranno curare la conservazione a norma delle fatture in formato XML dei documenti digitali per dieci anni, esattamente come tutti gli altri soggetti passivi IVA.
Autore: Andrea Sormani
Fonte: Fiscal Focus