Nuovo obbligo comunicazione lavoratori autonomi occasionali

17/01/2022

Gentili Clienti,

dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.). Sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata.

La finalità di tale provvedimento è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento, di seguito esposte:

RAPPORTI DA COMUNICARE E SCADENZE

  • Per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal o in corso al 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
  • Per i rapporti di lavoro autonomo occasionale avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

MODALITA' DI INVIO COMUNICAZIONE

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente per luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

La comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail all'Ispettorato territoriale competente (nella nota Ministeriale potete trovare gli indirizzi mail delle sedi).

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione dovrà essere inviata dall'azienda (committente) e il corpo dell’e-mail dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);

- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;

- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;

- una sintetica descrizione dell’attività;

- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico) ;

- la data di avvio delle prestazioni occasionali;

- l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

 

Si riporta una bozza di comunicazione con i dati obbligatori richiesti dall’Ispettorato del Lavoro.

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MODIFICA O ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

SANZIONI

Qualora manchino i dati su elencati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. 

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

CASI DI ESCLUSIONE

La comunicazione non dovrà essere effettuata nei seguenti casi:

- per Prestazioni Occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) EX VOUCHER;

- per professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;

- per i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”.

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