Obbligo comunicazione giornaliera corrispettivi

07/06/2019

A decorrere dal 1° luglio 2019 sarà obbligatorio memorizzare e trasmettere giornalmente i corrispettivi per i soggetti passivi IVA che hanno sede ed operano nel territorio nazionale.

 

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Tale obbligo entrerà in vigore a scaglioni in quanto:

  • Dal 1° luglio 2019 saranno obbligati i commercianti al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72 con volume d’affari 2018 superiore ad euro 400.000,00;
  • Dal 1° gennaio 2020 per tutti i commercianti al minuto, ancorché non superino il suddetto limite di euro 400.000,00.

Il superamento della soglia dei 400.000 euro deve essere verificato con il volume d’affari del soggetto passivo, pertanto non deve essere considerata solo la parte di fatturato conseguita mediante commercio al minuto ex art. 22 DPR 633/72.

Il volume d’affari da considerare, inoltre, è quello calcolato in sede di dichiarazione IVA 2019 anno d’imposta 2018: pertanto, sono automaticamente esclusi dall’obbligo (fino al 1° gennaio 2020) coloro che hanno avviato un’attività nel corso del 2019.

In data 10 maggio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che esistono alcuni casi di esonero per la registrazione ed invio telematico dei corrispettivi:

  1. Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi quali vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessioni di alcuni prodotti agricoli, servizi di stampa e recapito duplicati di patente, prestazione di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione e di servizi elettronici;
  2. Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito;
  3. Operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni se il trasporto è internazionale;
  4. Operazioni collegate a quelle elencate ai punti 1 e 2 nonché a tutte le altre operazioni effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette ad obbligo di fatturazione.

Per le prime tre esclusioni, il decreto del MEF ha previsto che abbiano efficacia FINO A REVOCA, mentre per le operazioni collegate e in generale quelle di cui al punto 4 hanno efficacia e validità fino al 31 dicembre 2019.

 

Infine, per espressa previsione legale, restano esclusi dall’obbligo in commento:

  • Gli esercenti attività di distribuzione di carburante;
  • I soggetti passivi tenuti alla comunicazione telematica dei corrispettivi tramite il sistema TS.

 

 

Possibilità di ottenere un bonus fiscale

Per ciascun misuratore fiscale che il soggetto passivo registra, lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

Il contributo è valido per le spese sostenute sia nel 2019 che nel 2020.

Viene concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto ovvero alla data di completamento dell’adattamento del misuratore fiscale.

Il codice tributo da utilizzare è “6899” denominato “Credito d’imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve comparire nella sezione “Erario”, nella colonna dei crediti, mentre deve essere riportato nella colonna a debito solamente nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Non sono richieste particolari modalità di pagamento delle fatture, ferma restando la necessità di effettuazione del pagamento con modalità tracciabili.

Il credito, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

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