Obbligo Green Pass dal 1 febbraio e sanzioni per i datori di lavoro
02/02/2022Gentili Clienti,
dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà necessario per accedere agli uffici pubblici, ai servizi postali, nelle banche e negozi non essenziali. Sempre da tale data è prevista una sanzione di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora adempiuto l’obbligo vaccinale. Inoltre, a partire dal 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati over 50 dovranno essere in possesso del green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro. Di seguito il dettaglio delle novità normative:
OBBLIGO GREEN PASS
Dal 1° febbraio 2022 il green pass base sarà necessario per accedere agli uffici pubblici, ai servizi postali, nelle banche e negozi non essenziali. Il rispetto di quanto previsto è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi indicati, attraverso lo svolgimento di controlli, anche a campione.
Le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi, sono le seguenti:
- esigenze alimentari e di prima necessità, per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali seguenti:
- commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, salvo quanto previsto per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice;
- esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
OBBLIGO VACCINALE OVER 50
Dal 1° febbraio 2022 viene introdotto l’obbligo vaccinale nei confronti di tutti i cittadini italiani e stranieri “residenti nel territorio dello Stato […] che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età” fino al prossimo 15 giugno 2022.
E’ prevista una sanzione di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora adempiuto l’obbligo vaccinale, disposta dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti sanzionati avranno il termine perentorio di 10 giorni per contestare la comunicazione inviata dalle Entrate, trasmettendo alle Asl una certificazione attestante le presunte ragioni che potrebbero giustificare il differimento. Inoltre, a partire dal 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati over 50 dovranno essere in possesso del green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro.
DURATA GREEN PASS
Dal 1° febbraio 2022 la durata del certificato verde diminuirà, secondo la normativa vigente, da 9 a 6 mesi. Pertanto si invita i datori di lavoro che avessero ricevuto i green pass dai lavoratori di porre particolare attenzione alla nuova scadenza. Ricordando che le certificazioni consegnate devono essere comunque verificate a campione, in quanto le stesse possono essere sospese per positività al covid e/o sostituite da una certificazione più recente data guarigione o nuova dose di vaccino.
OVER 50 OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO A LAVORO E CONTROLLO
A partire dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori pubblici e privati over 50, scatterà l’obbligo del possesso di green pass rafforzato (da vaccinazione o da avvenuta guarigione dall’infezione) per l’accesso ai luoghi di lavoro fino al 15 giugno 2022.
Altra importante novità sono i controlli da parte dei datori di lavoro, dal 15 febbraio 2022 il controllo sul possesso di valida certificazione deve essere effettuato all’ingresso del luogo di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori over 50 (non a campione).
Qualora al controllo i lavoratori comunichino di essere sprovvisti della certificazione verde o ne risultino semplicemente privi al momento dell’accesso, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per lo stesso periodo, non saranno riconosciuti ai lavoratori né la retribuzione, né altro compenso o emolumento.
La normativa prevede l’esclusione dell’obbligo vaccinale dei lavoratori che si trovino in particolari condizioni di salute incompatibili con la vaccinazione comprovati dal possesso di idonea certificazione medica attestante tale esenzione rilasciata in coerenza con i criteri definiti dalla circolare emanata dal Ministero della Salute il 4 agosto 2021.
SANZIONI PER DATORE DI LAVORO E LAVORATORE
In caso di violazione degli obblighi vaccinali, sia il lavoratore che il datore di lavoro sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra 600,00 e 1.500,00 euro e ad una somma compresa tra 400,00 e 1.000,00 euro a seconda dell’infrazione commessa, restando in ogni caso ferme le conseguenze disciplinari per i dipendenti, riscontrabili unicamente qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro in assenza del certificato verde rafforzato.