Obbligo informativo per associazioni, onlus e fondazioni
16/04/2018Così come specificato dall’art. 1 comma 125 della legge 124/2017, a decorrere dall’anno 2018 Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute ad alcuni adempimenti pubblicitari per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
In particolare il testo di Legge prevede che i seguenti soggetti:
- Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni di cui all’art. 13 Legge 349/1986;
- Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (art. 137 D. Lgs. 206/2005);
- Associazioni di qualunque genere;
- Onlus;
- Fondazioni;
i quali intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni intese come stabilito dall’art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013 ovvero “tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione” ovvero con società controllate di diritto o di fatto da queste, nonché da società quotate o a partecipazione pubblica o società da queste controllate sono tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a:
- Sovvenzioni;
- Contributi;
- Incarichi retribuiti;
- Vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dai suddetti soggetti.
Inoltre, le imprese che ricevono tali contributi e/o sovvenzioni sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio d’esercizio ed anche nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
La legge ha previsto una sanzione molto rilevante in caso di mancato rispetto della predetta disposizione: infatti, in caso di omissioni, è obbligatorio restituire le somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi dal 28 febbraio.
Tale normativa trova applicazione solamente per tutti coloro i quali, nel corso dell’anno solare, hanno ricevuto vantaggi economici di qualunque genere per un importo superiore ad Euro 10.000,00.
Autore: Andrea Sormani
Fonte: Legge 124/2017