Obbligo registrazione fatture emesse nel 2017 entro il 30 aprile 2018

20/12/2017

Nel corso del 2017 il Legislatore è intervenuto modificando i termini entro cui è possibile detrarre l’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati e, di conseguenza, anche i termini entro cui devono essere registrate le fatture di acquisto relative ad operazioni del 2017, ma ricevute nell’esercizio successivo.

 

La disciplina precedente prevedeva che la fattura dovesse essere registrata al più tardi entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’operazione è stata posta in essere per poter considerare l’IVA esposta in fattura detraibile.

Tale disciplina continua ad essere valida per le fatture relative ad operazioni di acquisto effettuate nell’anno d’imposta 2016.

 

La disciplina attuale, invece, prevede un termine sensibilmente ridotto “il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto”.

In sostanza il Legislatore ha previsto che tutte le fatture, a partire da quelle emesse dai fornitori nel 2017, devono essere TASSATIVAMENTE registrate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si detrae l’IVA e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2018 (termine fissato per la presentazione della dichiarazione IVA anno d’imposta 2017) pena la non detraibilità dell’IVA esposta dal fornitore in fattura.

 

Pertanto, nel caso di una fattura emessa a dicembre 2017, il cliente può registrare il documento e detrarre l’IVA pagata sull’acquisto entro i seguenti termini:

  • 31 marzo 2018, per i clienti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali;
  • 30 aprile 2018, per i clienti che effettuano le liquidazioni IVA mensili.

 

Fonte: Euroconference News, IPSOA

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