Operazioni intracomunitarie: nuove regole per la non imponibilita’
06/02/2020A decorrere dal 1° gennaio 2020, con l’obiettivo dichiarato di recuperare gettito derivante dalle grandi evasioni internazionali, entra in vigore il nuovo Regolamento UE che fissa nuove regole affinché una vendita “intracomunitaria” possa essere fatturata senza l’applicazione dell’IVA con la dicitura “Non Imponibile art. 41 DL 331/93”.
Ambiti di applicazione
Tale nuova normativa si applica a tutte le operazioni con le seguenti caratteristiche:
- È un trasferimento di beni a titolo oneroso (dietro pagamento di un corrispettivo);
- Il trasferimento di beni avviene tra due soggetti passivi Iva appartenenti o identificati in due diversi paesi UE;
- la merce si sposta dal primo paese UE al secondo cambiando proprietà.
Novità 1
L’obbligo di inserire, nella fattura di vendita intracomunitaria, la partita iva sia del cedente che del cessionario è confermato anche nella nuova disciplina, tuttavia la novità consiste nell’obbligo di consultare la Banca Dati “VIES” (all’interno della sezione "Controllo delle Partite Iva comunitarie") stampando il risultato della ricerca e conservandolo insieme alla fattura perché la sua data deve essere anteriore alla spedizione/consegna della merce.
Novità 2
Sempre con decorrenza 1° gennaio, la dichiarazione Intrastat costituisce prova sostanziale e non più formale dell’avvenuta effettuazione delle operazioni intracomunitarie, con conseguente necessità di prestare maggiore attenzione alla correttezza e completezza dei dati trasmessi.
Novità 3
In ragione della più restrittiva normativa in materia di prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria, il Regolamento UE ha introdotto la presunzione, a favore del cedente, che garantisce a quest’ultimo il riconoscimento dell’esenzione IVA nel caso sia in grado di fornire almeno due documenti a scelta tra quelli riepilogati nel “Gruppo A” e nel “Gruppo B”, tuttavia ve ne dovrà essere almeno uno per ogni gruppo.
In sostanza, è sufficiente uno qualsiasi dei documenti del “Gruppo A” combinato con un qualsiasi altro documento del “Gruppo B”, ad esempio (a scopo meramente illustrativo e non esaustivo):
- fattura dello spedizioniere + contabile bancaria di pagamento del trasporto;
- CMR firmato + polizza assicurativa del trasporto e/o ricevuta di un depositario nello Stato UE di destinazione che attesti il deposito della merce in quello Stato
La definizione dei Gruppi
Il “Gruppo A” attiene alla dimostrazione dell’effettività del trasporto di beni all’interno del territorio dell’Unione Europea ed in particolare hanno previsto la possibilità di scelta tra:
- un documento di trasporto o una lettera CMR firmata;
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo;
- una fattura emessa dal vettore.
Il “Gruppo B” attiene all’ elenco di tutti gli altri documenti considerati validi e sufficienti a garantire l’incontestabilità dell’operazione intracomunitaria ed in particolare hanno previsto la possibilità di scelta tra:
- polizza assicurativa del trasporto ovvero contabile bancaria del pagamento del trasporto;
- un documento da parte di una Pubblica Amministrazione o di un Notaio dalla quale risulti l'arrivo dei beni nell'altro Stato UE;
- una ricevuta rilasciata da un depositario UE che attesti il deposito dei beni in tale Stato.
Novità 4
L’impossibilità di fornire, in caso di controllo, almeno due dei documenti sopra citati disattiva lo “scudo protettivo” stabilito dal Regolamento UE e pertanto l’Amministrazione finanziaria può disconoscere la non imponibilità della cessione: tale ipotesi, infatti, nel caso di presentazione congiunta di un documento del Gruppo A e di un secondo documento del Gruppo B è preclusa in partenza all’Amministrazione Finanziaria.
Pertanto, in tali casi sarà necessario raccogliere tutta la documentazione possibile attestante lo scambio intracomunitario, iniziando con il classificare l’operazione in base al soggetto che cura il trasporto.
Caso 1: Trasporto effettuato dal venditore italiano (o da terzi per suo conto)
Nella fattispecie, per provare l'effettività della cessione intracomunitaria sarà necessario conservare accuratamente il numero più alto possibile dei seguenti documenti:
- ordine (o contratto);
- conferma d'ordine;
- DDT;
- CMR in presenza di un corriere terzo;
- fattura del corriere (se presente);
- fattura di vendita;
- documentazione bancaria dell’incasso
- la dichiarazione Intrastat mensile o trimestrale.
- Copia del DDT controfirmata dal cliente UE e attestazione di ricezione merce firmata dallo stesso.
Nel caso in cui il venditore italiano carichi la merce sul suo autocarro, non sarà possibile avere questi documenti, quindi occorrerà tenere le prove della consegna nel paese UE controfirmate dal cliente, oltre alla documentazione bancaria del pagamento proveniente dall'estero.
Caso 2: Trasporto effettuato dal cliente UE o terzi per suo conto (es. clausola ex works)
Questo è sicuramente il caso più complicato: occorrono gli stessi documenti di prova evidenziati per il “Caso 1”, oltre ad una dichiarazione del cliente, resa anche via mail, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla consegna, attestante che “i beni di cui al DDT n. .... del .... sono regolarmente arrivati nel suo paese UE”.
Tale dichiarazione deve contenere:
- la data di compilazione;
- nome e indirizzo dell'acquirente UE (destinatario della merce);
- quantità e qualità dei beni oggetto di cessione intracomunitaria;
- data e luogo di arrivo dei beni;
- eventuale identificazione della persona fisica che accetta i beni dell'acquirente.
In presenza di tale dichiarazione, opera una presunzione a nostro favore di regolarità, la quale tuttavia non è totale come quella evidenziata in premessa, in ogni caso mette la società in una posizione di favore nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
In caso di documentazione parziale, incompleta o con conforme, resta valida la regola generale che ogni prova è comunque ammessa, fermo restando che il verificatore potrebbe disconoscere la non imponibilità in presenza di fondati motivi.