Ordinanza 623 Regione Lombardia - Chiusura attività commerciali
22/10/2020Le nuove disposizioni previste dall’ordinanza n. 623/2020 della Regione Lombardia, avranno piena efficacia a decorrere dal fine settimana del 24 e del 25 p.v., relative alla chiusura degli esercizi commerciali aperti al pubblico durante il sabato e la domenica allo scopo di limitare le occasioni di contagio e la diffusione del COVID-19.
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Le nuove disposizioni previste dall’ordinanza n. 623/2020 della Regione Lombardia, a decorrere dal fine settimana del 24 e del 25 ottobre, avranno piena efficacia con riferimento alla chiusura degli esercizi commerciali aperti al pubblico durante il sabato e la domenica allo scopo di limitare le occasioni di contagio e la diffusione del COVID-19.
Sono obbligati a restare chiusi tutti i sabati e le domeniche fino al 13 novembre 2020, salvo successive modifiche alla presente ordinanza, i seguenti esercenti:
- Le grandi strutture di vendita;
- Esercizi di vendita al dettaglio siti all’interno di centri commerciali;
Per grandi strutture di vendita si intendono “gli esercizi aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”. Nel calcolo della superficie di vendita sono considerate solamente le aree espositive comprensive di scaffalature, escludendo magazzini, uffici e depositi.
Per le imprese che svolgono attività di vendita di merci cd. “ingombranti” (es. mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti etc…) in deroga alla regola generale, la superficie di vendita è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione (cd. somma di tutte le superfici coperte e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo). Pertanto, per tali attività le predette soglie vengono superate in caso di superfici di vendita superiori, rispettivamente, a 12.000 mq e 20.000 mq.
Gli esercizi di vendita al dettaglio, siti all’interno di centri commerciali, a prescindere dalla loro media o grande struttura di vendita restano chiusi se non commercializzano:
- generi alimentari;
- alimenti e prodotti per animali domestici;
- prodotti cosmetici e per l'igiene personale;
- prodotti per l’igiene della casa;
- piante, fiori e relativi prodotti accessori;
- farmacie e parafarmacie;
- tabaccherie e rivendite di monopoli.