Professionisti in regime ordinario e semplificato: dal 2025 in vigore la nuova disciplina per i rimborsi spese.
07/05/2025A partire dall’anno d’imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese di trasferta addebitati al cliente nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati “compensi” e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d’acconto. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.
Si deve notare che la nuova disciplina applicabile ai rimborsi analitici trova applicazione solo con riferimento alle imposte sul reddito; nulla varia, invece, ai fini Iva, dove al riaddebito analitico delle spese si applica sempre l’aliquota specifica del bene/servizio riaddebitato.
Infatti, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza (tale è giuridicamente il riaddebito di spese non sostenute in nome e per conto del cliente), le somme riscosse dal professionista a titolo di rimborso rimangono da assoggettare ordinariamente a iva e al contributo integrativo delle casse professionali (CNPADC, Cassa Forense, Inarcassa...) o al contributo previdenziale della gestione separata INPS. Ciò vale sia che si tratti di rimborsi analitici, sia che si tratti di rimborsi forfettari.
Solo nell’ambito di un mandato con rappresentanza (quindi con la spedita del nome del cliente per ottenere documenti giustificativi a lui intestati) è applicabile l’art. 15, comma 1 n. 3), D.P.R. 633/1972 che esclude dal campo di applicazione dell’Iva il riaddebito delle spese.
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Mandato senza rappresentanza |
Mandato con rappresentanza |
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Rimborsi analitici |
Rimborsi forfettari |
Rimborso |
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Irpef e addizionali |
RICAVO NON IMPONIBILE COSTO NON DEDUCIBILE |
RICAVO IMPONIBILE COSTO DEDUCIBILE |
L’ESBORSO FA NASCERE UN CREDITO VERSO IL COMMITTENTE |
Iva |
RICAVO IMPONIBILE CON ALIQUOTA PROPRIA DEL BENE/SERVIZIO RIADDEBITATO |
RICAVO IMPONIBILE ALIQUOTA ORDINARIA |
L’ADDEBITO è ESCLUSO DA IVA EX ART. 15 D.P.R. 633/72 |
Contributo cassa - gestione separata |
IMPONIBILE |
IMPONIBILE |
NON IMPONIBILE |