Proroga versamenti per soggetti obbligati alla compilazione dei nuovi ISA
18/06/2019Cambia il calendario delle scadenze IRPEF, IRES, IRAP e di tutte le imposte dovute a saldo ed acconto: la novità è contenuta in un emendamento dei Relatori al Decreto Crescita.
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In attesa della pubblicazione, Vi informiamo che è stata votata la modifica al Decreto Crescita che prevede la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019.
In mancanza di ufficialità si ritiene opportuno riportare il testo dell’emendamento:
“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.”
Pertanto, pur in attesa dell’ufficialità, sarebbero posticipati i versamenti scadenti il 30 giugno dei seguenti soggetti oltre alle società di capitali con obbligo di compilazione degli ISA:
- contribuenti soci di società di persone, STP, associazioni professionali;
- soci di S.r.l in trasparenza;
- collaboratori di imprese familiari, che ricadono nella sfera di applicazione degli ISA.
Sarebbe pertanto stabilito che la proroga NON si applica a minimi e forfettari, per i quali la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi resta fissata al 1° luglio 2019.
Si attendono comunque opportuni chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, fermo restando che è necessario che il testo di conversione del Decreto Crescita venga approvato in via definitiva per parlare di proroga ufficiale.
Resta invariato il termine per il secondo o unico acconto da versare entro il 02 dicembre 2019.