Regolare tenuta e conservazione dei registri - Assolvimento relativa imposta di bollo

29/01/2025

Con la presente nota si intende fare un riepilogo delle regole di corretta tenuta e conservazione dei registri contabili alla luce delle novità che nel tempo si sono susseguite.

 

TENUTA E CONSERVAZIONE DEI LIBRI E REGISTRI CONTABILI.

Il comma 7-quater dell’art. 7 del d.l. n. 357/1994, nella versione attualmente vigente, prevede che «…  la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.».

È quindi possibile mantenere le scritture solo in formato file generato dal software gestionale fino all’eventuale richiesta degli organi verificatori. Non è più obbligatorio, anche se ancora possibile, procedere alla stampa cartacea (conservazione analogica) o alla conservazione digitale (conservazione sostitutiva).

 

Si segnala che la scelta della modalità di conservazione effettuata per un registro non vincola ad effettuare la stessa scelta per tutti i registri.

 

Per quanto concerne i termini di conservazione, si rammenta che tutti i documenti contabili devono essere conservati, ai fini fiscali, fino alla definizione degli accertamenti relativi ai corrispondenti periodi d’imposta o, in assenza di accertamenti, fino al termine del quinto periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto d’esame.

Ai fini civilistici, invece, l’articolo 2220, cod. civ. stabilisce l’obbligo di conservazione delle scritture contabili per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

In tutti i casi in cui si scelga di non provvedere alla stampa fisica dei registri, l’imposta di bollo (ove dovuta, quindi di regola sul libro giornale e sul registro inventari) andrà assolta secondo le disposizioni del decreto 17 giugno 2014, ovvero con versamento a mezzo modello F24 (codice tributo 2501 – periodo di riferimento: quello delle scritture contabili) entro 120 giorni dal termine dell’esercizio a cui le scritture si riferiscono (quindi per le scritture del 2024 entro il 30 aprile 2025).

L’imposta di bollo è dovuta, per le società di capitali che versano in misura forfettaria l’imposta di concessione governativa sui libri sociali, nella misura di Euro 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse; negli altri casi Euro 32,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

 

Vale la pena rammentare che, in caso di stampa fisica dei registri (libro giornale e/o libro inventari), l’imposta di bollo è dovuta in ragione di Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine per le società di capitali che versano in misura forfettaria l’imposta di concessione governativa sui libri sociali; Euro 32,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine in tutti gli altri casi.

Le marche da bollo vanno apposte prima della messa in uso del registro. In alternativa alle marche da bollo, è possibile effettuare il versamento tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T.

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