Sanatoria Cripto-valute - in scadenza il 30 novembre

06/09/2023

Con provvedimento n. 290480/2023 è approvata l’istanza per la regolarizzazione delle cripto-attività di cui all’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

Soggetti interessati

Possono accedere alla procedura le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia, che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione.

 

Cosa è possibile sanare

Le violazioni sanabili sono quelle relative alla:

  • mancata indicazione delle cripto-valute nel quadro RW del modello dichiarativo, per le quali il contribuente dovrà indicare il valore delle stesse detenute in ciascun periodo d’imposta e versare la sanzione dello 0,5% del relativo importo;
  • omissione, nella propria dichiarazione, della indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta e versando l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 % del valore delle criptoattività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.

 

Elementi da comunicare

  • il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata nelle istruzioni;
  • l’importo della spesa agevolata (casella “Importo di riferimento”);
  • l’importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante e indicata nella tabella riportata nelle istruzioni.
  • Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di spettanza del credito.

L’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa.

 

Modalità di invio

L’istanza di regolarizzazione va presentata esclusivamente via PEC entro il prossimo 30 novembre all’Agenzia delle entrate, precisamente alla Dr competente in base al domicilio del contribuente nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento effettuato mediante F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al provvedimento, utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente.

 

Come completare la regolarizzazione

  1. Presenti l’apposito “modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” approvato con il provvedimento odierno indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta
  2. versi la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 4, comma 1, del Dl n. 167/1990) pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno
  3. versi un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

 

Alla luce di quanto sopra comunicato, in caso di detenzione di cripto-attività anteriormente alla data del 31 dicembre 2021, solo se non già inserita nella dichiarazione dei redditi, Vi preghiamo di contattare lo Studio e verificare la necessità di adesione alla procedura di cui infra.

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