Scadenziario adempimenti
27/05/2020Il decreto cd. “Cura Italia” aveva previsto la sospensione di adempimenti contabili e fiscali in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio.
Sempre il medesimo Decreto, all’art. 62, aveva pertanto previsto che gli adempimenti la cui scadenza originaria rientrava nel predetto periodo, sarebbero stati considerati tempestivi se effettuati entro il 30 giugno 2020.
Il predetto decreto ha altresì posposto il termine per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio: al posto degli ordinari 120 giorni, è concesso il maggior termine di 180 giorni e pertanto la scadenza per le assemblee in prima convocazione è fissata al 28 giugno 2020.
A seguito della concessione della possibilità di differire i termini per l’approvazione del bilancio, coloro i quali intendono beneficiare dell’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni previsto dal Decreto “Cura Italia”, avranno la possibilità di effettuare il versamento del saldo IRES e del primo acconto, se dovuto, entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione.
SCADENZIARIO ADEMPIMENTI 2020
28 giugno 2020
- Scadenza per convocazione assemblea di approvazione del bilancio;
30 giugno 2020
- INTRASTAT febbraio, marzo - 1° Trimestre 2020, aprile 2020;
- Dichiarazione IVA 2020 anno d’imposta 2019;
- Comunicazione cd. “Esterometro” per il primo trimestre 2020;
- Comunicazione Liquidazioni Periodiche primo trimestre 2020;
Tutti gli adempimenti, a decorrere dal 1° giugno 2020, mantengono le scadenze originariamente previste.
SCADENZIARIO VERSAMENTI 2020
16 giugno 2020
Acconto IMU 2020
30 giugno 2020
- Se non interviene alcuna proroga, il saldo IRPEF 2019 ed il primo acconto 2020 (salvo possibilità di rideterminarlo o non versarlo del tutto);
- Se non interviene alcuna proroga, il saldo IRES 2019 ed il primo acconto 2020 (salvo possibilità di rideterminarlo o non versarlo del tutto) per tutti coloro che NON hanno beneficiato dei maggiori termini per l’approvazione del bilancio 2019.
20 luglio 2020
Imposta di bollo del primo e secondo trimestre se cumulativamente è maggiore di 250 euro
31 luglio 2020
- Se non interviene alcuna proroga, il saldo IRPEF 2019 con la maggiorazione dello 0,4% ed il primo acconto 2020 (salvo possibilità di rideterminarlo o non versarlo del tutto)
- Se non interviene alcuna proroga, il saldo IRES 2019 con la maggiorazione dello 0,4% ed il primo acconto 2020 (salvo possibilità di rideterminarlo o non versarlo del tutto)
- Se non interviene alcuna proroga, il saldo IRES 2019 senza alcuna maggiorazione ed il primo acconto 2020 (salvo possibilità di rideterminarlo o non versarlo del tutto) per tutti coloro che hanno beneficiato dei maggiori termini per l’approvazione del bilancio.
16 settembre 2020
- i versamenti sospesi a favore dei soggetti che hanno subìto, nei mesi di marzo e aprile, una riduzione del fatturato superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione;
- i versamenti sospesi, ai sensi dell’articolo 61 D.L. 18/2020, a favore delle attività riconducibili ai settori ritenuti maggiormente danneggiati dall’emergenza sanitaria in corso;
- i versamenti sospesi, ai sensi dell’articolo 62 D.L. 18/2020, a favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro e a favore dei soggetti aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020.
- i versamenti, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, relativi a controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972;
- i versamenti, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, relativi a controlli controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36 ter D.P.R. 600/1973;
- le rate dovute a seguito di piani di rateazione degli importi di cui ai precedenti due punti;
- versamento delle somme dovute a seguito di:
- atti di accertamento con adesione;
- accordi conciliativi;
- accordi di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione;
- atti di recupero;
- avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazioni.
- versamento delle rate dovute nell’ambito della definizione agevolata dei PVC e degli avvisi di accertamento, nonché la definizione agevolata delle liti pendenti bis;
30 settembre 2020
- cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020.
20 ottobre 2020
Imposta di bollo del primo, secondo e terzo trimestre.
30 novembre 2020
il secondo acconto 2020 delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (salvo possibilità di rideterminarlo o con versarlo del tutto)
10 dicembre 2020
- tutte le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020: a tale scadenza non si applica la tolleranza dei 5 giorni per la decadenza del beneficio.
16 dicembre 2020
Saldo IMU con possibile conguaglio per abrogazione TASI