Smart working ai tempi del covid

20/10/2020

Gentili Clienti,

sempre più provvedimenti stanno ponendo in primo piano lo smart working come uno degli strumenti per il contenimento del virus COVID-19.

Di seguito facciamo il punto sul lavoro agile:

  • è possibile attivare lo smart working con modalità semplificata fino al 31 dicembre 2020 (D.L. del 7 ottobre 2020);

 

  • per le attività professionali viene consigliato il ricorso allo smart working per tutte le mansioni che possono essere svolte presso il proprio domicilio o a distanza (D.P.C.M. del 13 ottobre 2020);
  • il lavoratore in quarantena (limitazione dei movimenti nei confronti di soggetti sani che potrebbero essere stati esposti al virus) con accordi con il proprio datore di lavoro, può continuare a svolgere l'attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante ricorso allo smart working, salvo il caso in cui successivamente si manifesti la malattia e venga esibita la relativa certificazione del proprio medico curante (Mess. INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020);
  • è un diritto lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per:
    • genitori lavoratori dipendenti per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di 14 anni, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o (novità della legge di  conversione del Decreto Agosto) nell’ambito dello svolgimento dell’attività sportiva di base, attività motoria in struttura quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati e a quelli verificatisi all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire le lezioni musicali e linguistiche. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, i medesimi soggetti hanno diritto ad un congedo straordinario per la durata della quarantena, con relativa indennità pari al 50% della retribuzione;
    • (fino al 30 giugno 2021 e anche in assenza degli accordi individuali) dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica;
    • (dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020) dei soggetti rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
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