Stop a cessione crediti e sconto in fattura per bonus edilizi
22/02/2023Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 11/2023, è entrato in vigore l’art.2 che stabilisce che:
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, in relazione agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficienza energetica (incluso SUPERBONUS);
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
e) installazione di impianti fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
non più consentito l'esercizio cessione del credito e all’esercizio dello sconto in fattura.
Il blocco alla cessione del credito e all’esercizio dello sconto in fattura non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi SUPERBONUS, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Il blocco alla cessione del credito e all’esercizio dello sconto in fattura non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal SUPERBONUS, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3 TUIR o dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sono abrogati i riferimenti alla cessione del credito ed allo sconto in fattura.