Tassazione agevolata per utili reinvestiti

03/12/2018

L’articolo 8 del DdL di Stabilità e Crescita 2019 permette a coloro che sono soggetti all’IRES, nonché imposta all’IRPEF (per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria), di applicare una tassazione, ridotta del 9% rispetto a quella ordinaria, sugli utili realizzati destinati a riserve ed utilizzati per incrementare il numero medio di dipendenti e per l’investimento in beni strumentali.

Tale agevolazione avrà decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Gli utili agevolabili sono quelli effettivamente realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva disponibile; non sono pertanto agevolabili gli accantonamenti a riserva derivanti da processi di valutazione e gli utili non distribuibili ai sensi art. 2433 c.c.. Infine, le azioni o quote attribuite, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti devono essere portate a riduzione degli utili agevolabili.

 

SPESE AGEVOLABILI:

  • Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato quali:
    • Realizzazione di nuovi impianti;
    • Completamento di opere sospese;
    • Ammodernamento, riattivazione e ampliamento di impianti esistenti;
    • Acquisto di beni strumentali nuovi (anche in leasing);

Per ciascun periodo d’imposta l’importo è determinato in base al quantum di ammortamenti deducibili, nei limiti dell’incremento del costo complessivo di tutti i beni strumentali ad eccezione di immobili e veicoli di cui all’art. 164, comma 1 lettera b-bis TUIR.

  • Investimenti volti all’incremento occupazionale dell’impresa per lavoro dipendente, svolto per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. La base di riferimento da sulla quale calcolare l’incremento è il numero di lavoratori dipendenti esistenti al 30 settembre 2018, mentre in caso di assunzioni successive al 1° ottobre 2018 si considera tutto incremento occupazionale. Ulteriore condizione per il riconoscimento del beneficio, è che il datore di lavoro rispetti le prescrizioni dei contratti collettivi e in materia di salute e sicurezza (D. Lgs 81/08). L’agevolazione spetta per il maggior costo sostenuto dal datore di lavoro per l’assunzione di nuovi dipendenti (è da considerare il numero complessivo medio) rispetto al 30 settembre 2018 avendo cura di considerare anche le diminuzioni e gli aumenti verificatesi in imprese controllate o collegate.

 

MODALITA’ DI FURIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione non esaurisce il proprio effetto nell’esercizio di conseguimento dell’utile o in quello in cui sono sostenute le spese, bensì può essere riportato negli esercizi successivi nelle seguenti modalità:

  • La parte di utili accantonati a riserva che eccede l’ammontare di reddito complessivo netto è computato in aumento degli utili accantonati a riserva;
  • La parte delle spese per incremento occupazionale e per investimenti in beni strumentali che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto è computata in aumento degli investimenti agevolabili nell’esercizio successivo;
  • La parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo degli investimenti agevolabili è computato in aumento degli utili accantonati a riserva nell’esercizio successivo;
  • La parte delle spese per incremento occupazionale e per investimenti in beni strumentali che eccede gli utili accantonati a riserva disponibile è computata in aumento degli investimenti agevolabili nell’esercizio successivo;

 

Autore: Roseo Perotta

Fonte: Bozza di Legge di Stabilità e Crescita 2019

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