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01/09/2018Ambito di applicazione
Per le cessioni di beni a soggetti non titolari di partita IVA residenti in territori fuori della Ue è prevista la non imponibilità IVA se l’ammontare complessivo della vendita è superiore ad Euro 154,94.
Dal primo settembre 2018, le fatture per le quali è prevista la non imponibilità IVA dovranno essere trasferite in modalità telematica all’Agenzia delle Dogane con OTELLO versione 2.0.
Modalità di applicazione
Il cedente dovrà emettere fattura al cliente residente in territori fuori della Ue in modalità elettronica, come disposto dal c. 1, art. 4-bis, D.L. 193/2016, modificato dal c. 1088, art. 1, L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), dal primo settembre 2018.
L’obbligo di emissione di fattura elettronica sussiste qualora congiuntamente vengano rispettati i seguenti requisiti:
- l’acquirente sia una persona fisica “privata”;
- l’operazione abbia per oggetto beni destinati all’uso personale o familiare dell’acquirente per un importo complessivo, compresa Iva, superiore ad Euro 154,94.
Alle condizioni indicate a carico del cedente, si aggiungono quelle a carico del cessionario:
- il trasporto dei beni a propria cura entro il terzo mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione;
- la restituzione della fattura emessa al venditore vistata dall’ufficio doganale di uscita entro il quarto mese da quello di esecuzione dell’operazione.
La fattura elettronica dovrà rispettare le regole delle fatture cartacee, ovvero riportando i dati richiesti dall’art. 21 del decreto Iva, avendo cura di annotando sulla fattura stessa gli estremi del passaporto del cliente.
Il cedente può non applicare l’IVA sulla vendita, emettendo una fattura non imponibile ai sensi del c. 1, art. 38-quater, D.P.R. 633/1972, ma, qualora non vengano rispettati gli obblighi a carico del cessionario, il primo dovrà emettere una nota di variazione in aumento per il solo tributo entro 30 giorni dal termine di 4 mesi dalla data di esecuzione dell’operazione, pena l’applicazione di una sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, dal 50 al 100% del tributo omesso.
Alternativamente sarà possibile applicare l’Iva alla cessione e procedere con il rimborso al cessionario solamente dopo aver ricevuto la fattura vistata dalla dogana.