Decreto dignità: novità in materia di lavoro

20/09/2018

Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018 in vigore dal 12 agosto 2018, denominato “Decreto Dignità”.

Il Decreto ha lo scopo di istituire misure urgenti per la tutela e la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Ad oggi siamo ancora in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero dei Lavoro e dell’Inps, che andranno a definire alcuni aspetti di carattere pratico e di applicazione delle agevolazioni contributive previste dalla norma.

Il Decreto si applica al solo settore privato e gli argomenti di maggiore interesse che sono stati toccati dalla norma sono:

  1. contratto a tempo determinato ed innalzamento della contribuzione previdenziale (con esclusione dei contratti a termine nelle attività stagionali):
  1. le nuove regole si applicano ai contratti a termine stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto ed ai rinnovi e/o proroghe dei contratti in essere sempre al momento di entrata  in vigore delle nuove disposizioni.

Vige un periodo transitorio per l’applicazione delle nuove regole sui rinnovi e le proroghe, in quanto la nuova disciplina si applicherà dal 1 novembre 2018;

  1. il contratto a termine di cui al punto c) non potrà superare la durata di 12 mesi;
  2. in caso di superamento del limite di cui al punto b), il contratto non potrà superare i 24 mesi (al posto degli attuali 36 mesi) e dovrà obbligatoriamente contenere una delle seguenti causali: esigenze temporanee ed oggettive estranee alla normale attività oppure esigenze connesse a punte di più intensa attività, non programmabili o prevedibili collegate all’attività ordinaria dell’impresa. Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, sia in caso di unico contratto che di una successione di contratti, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di tale superamento;
  3. il contratto potrà essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e nei successivi 12 mesi il rapporto potrà essere prorogato solo nel rispetto delle cause di cui al punto c). Le proroghe non potranno comunque essere superiori a quattro;
  4. il contratto potrà essere rinnovato anche oltre le 4 volte, senza superare il limite dei 24 mesi;
  5. in caso di controversia l’impugnazione del contratto a tempo determinato potrà avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto;
  6. il contributo addizionale Inps, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, sarà incrementato di 0,50 punti percentuali in occasione di ogni rinnovo del contratto a termine.
  1. Esonero contributivo: la Legge di conversione ha esteso agli anni 2019 e 2020 la possibilità per i datori di poter fruire in caso di assunzione a tempo indeterminato dell’esonero contributivo del 50%, nel limite di € 3.000 annui,  per i lavoratori fino a 35 anni di età.

I dipendenti non dovranno essere mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altri datori di lavoro.

  1. Somministrazione di lavoro: il numero dei somministrati non può superare, sommando gli altri rapporti a termine, il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, calcolati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di stipula.

Il contratto di somministrazione viene equiparato alla disciplina del rapporto a tempo determinato, con l’esclusione del numero complessivo dei contratti ed ai diritti di precedenza per ogni prestatore.

L’incremento contributivo Inps sarà da applicare anche in caso di somministrazione.

  1. Estensione prestazioni occasionali nel settore turismo e agricoltura (art. 54-bis D.L. 50/2017): in deroga alla regola generale che permette la possibilità di utilizzo nelle aziende che occupano fino a 5 lavoratori a tempo determinato, per le aziende alberghiere e strutture ricettive in ambito turistico ed aziende agricole il limite può essere innalzato a 8 lavoratori a tempo indeterminato.
  2. Indennità di licenziamento: in caso di licenziamento illegittimo sono state inasprite le mensilità che il datore di lavoro sarà obbligato a pagare al lavoratore, il Giudice potrà intimare al pagamento da un minimo di 6 ad un massimo 36 mensilità (anziché da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).

In caso di offerta conciliativa si passa da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità (anziché da minimo 2 a massimo 18).

Fonte: Legge 205/2017 - INL Circolare 2/2018 - INL Nota 4538/2018 - Approfondimento Fondazione Studi CDL 08/06/18

Decreto Dignità